1. Sono cause di rigetto dell'istanza di accreditamento presentata ai sensi dell'articolo 6:
a) la mancata costituzione del partenariato locale di pubblico interesse nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
b) l'esistenza di situazioni di commissariamento, di liquidazione coatta amministrativa o di procedure fallimentari;
c) l'esistenza di condanne penali in capo ad uno o più rappresentanti legali di uno dei soggetti aderenti;
d) la mancanza della sede legale di uno o più soggetti aderenti all'interno del territorio della provincia presso cui è stata depositata l'istanza di accreditamento.